Descrizione
L’articolo 5, comma 3, della L.R. 29 dicembre 2006 n. 38 prevede l’obbligo, per i titolari e i soggetti delegati di attività di somministrazione alimenti e bevande, di frequentare per ciascun triennio uno specifico corso di formazione/aggiornamento professionale nelle materie di igiene, sanità e sicurezza.
Tale corso, della durata di 16 ore comprensive di un’ora per il test di valutazione, è gestito da enti convenzionati con la Regione Piemonte.
Il primo triennio di vigenza dell’obbligo è scaduto il 28 febbraio 2013.
Il secondo triennio di formazione obbligatoria decorre dal 1° marzo 2013 e scade il 28 febbraio 2016.
Si rammenta che il mancato rispetto della formazione obbligatoria comporta:
la sospensione dell’attività fino all’assolvimento dell’obbligo formativo, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dall’accertamento
l’applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 450,00.
Al termine del corso l’ente gestore, previa valutazione del grado di apprendimento, rilascia un attestato di frequenza e profitto.
Al Comune, autorità competente per il controllo, dovrà essere prodotta una copia di tale attestato o, in alternativa, dovranno esserne forniti i precisi estremi.
L’elenco degli enti, gestori dei corsi, convenzionati con la Regione Piemonte è consultabile sul sito istituzionale della stessa, al seguente indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/commercio/dwd/elencoGestoriCorsiConvenzionati.pdf
Tale corso, della durata di 16 ore comprensive di un’ora per il test di valutazione, è gestito da enti convenzionati con la Regione Piemonte.
Il primo triennio di vigenza dell’obbligo è scaduto il 28 febbraio 2013.
Il secondo triennio di formazione obbligatoria decorre dal 1° marzo 2013 e scade il 28 febbraio 2016.
Si rammenta che il mancato rispetto della formazione obbligatoria comporta:
la sospensione dell’attività fino all’assolvimento dell’obbligo formativo, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dall’accertamento
l’applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 450,00.
Al termine del corso l’ente gestore, previa valutazione del grado di apprendimento, rilascia un attestato di frequenza e profitto.
Al Comune, autorità competente per il controllo, dovrà essere prodotta una copia di tale attestato o, in alternativa, dovranno esserne forniti i precisi estremi.
L’elenco degli enti, gestori dei corsi, convenzionati con la Regione Piemonte è consultabile sul sito istituzionale della stessa, al seguente indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/commercio/dwd/elencoGestoriCorsiConvenzionati.pdf
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Ultimo aggiornamento pagina: 22/12/2015 18:50:27