Descrizione
Il Ministero dell’Interno ha appena divulgato la Circolare escplicativa della Direzione Centrale delle Specialità per l’attuazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 ottobre 2019, n. 122, relativo al Regolamento di attuazione dell’articolo 172 del Nuovo Codice della Strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a quattro anni (19G00130).
Il Decreto del MIT è chiaro: i dispositivi dovranno attivarsi automaticamente e dovranno essere dotati di un allarme in grado di avvisare il conducente della presenza del bambino nel veicolo attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all’interno o all’esterno del veicolo (potranno essere dotati anche di un sistema di comunicazione automatico per l’invio di messaggi o chiamate).
Ricordiamo, inoltre, che il Decreto del MIT ha stabilito le caratteristiche tecniche di questi dispositivi che potranno essere integrati all’origine nel seggiolino, oppure una dotazione di base o un accessorio del veicolo, ricompreso nel fascicolo di omologazione dello stesso oppure un sistema indipendente dal seggiolino e dal veicolo.
Chi non si doterà di questi dispositivi incorrerà nelle violazioni previste dall’art. 172 C.d.S. con sanzione amministrativa da 81 euro a 326 euro (pagamento entro 5 gg. euro 56,70) e la decurtazione di 5 punti dalla patente, la legge 19 dicembre 2019, n. 157, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 ha prorogato al 6 marzo 2020 per l’applicazione delle sanzioni.
Il Decreto del MIT è chiaro: i dispositivi dovranno attivarsi automaticamente e dovranno essere dotati di un allarme in grado di avvisare il conducente della presenza del bambino nel veicolo attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all’interno o all’esterno del veicolo (potranno essere dotati anche di un sistema di comunicazione automatico per l’invio di messaggi o chiamate).
Ricordiamo, inoltre, che il Decreto del MIT ha stabilito le caratteristiche tecniche di questi dispositivi che potranno essere integrati all’origine nel seggiolino, oppure una dotazione di base o un accessorio del veicolo, ricompreso nel fascicolo di omologazione dello stesso oppure un sistema indipendente dal seggiolino e dal veicolo.
Chi non si doterà di questi dispositivi incorrerà nelle violazioni previste dall’art. 172 C.d.S. con sanzione amministrativa da 81 euro a 326 euro (pagamento entro 5 gg. euro 56,70) e la decurtazione di 5 punti dalla patente, la legge 19 dicembre 2019, n. 157, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 ha prorogato al 6 marzo 2020 per l’applicazione delle sanzioni.
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Ultimo aggiornamento pagina: 02/01/2020 09:16:59