Descrizione
Gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza.
Tra il 10 e il 15 settembre (cioè tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione), l’elettore deve far pervenire al sindaco del comune, con modalità anche telematiche al seguente indirizzo pec: protocollo.vinovo@cert.ruparpiemonte.it allegando i seguenti documenti:
a) una dichiarazione in cui si attesta la volontà dell’elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando con precisione l’indirizzo completo del domicilio stesso;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai componenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 6 settembre (14° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l’esistenza delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge (trattamento domiciliare o condizione di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19).
L’ufficiale elettorale del comune nelle cui liste elettorali è iscritto l’elettore:
- sentita l’azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse ed inserisce l’interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge, promuovendo la collaborazione con gli Enti interessati;
- assegna l’elettore ammesso al voto domiciliare alla sezione ospedaliera, istituita presso strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto, con reparto Covid-19, territorialmente più prossima al domicilio del medesimo.
Tra il 10 e il 15 settembre (cioè tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione), l’elettore deve far pervenire al sindaco del comune, con modalità anche telematiche al seguente indirizzo pec: protocollo.vinovo@cert.ruparpiemonte.it allegando i seguenti documenti:
a) una dichiarazione in cui si attesta la volontà dell’elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando con precisione l’indirizzo completo del domicilio stesso;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai componenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 6 settembre (14° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l’esistenza delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge (trattamento domiciliare o condizione di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19).
L’ufficiale elettorale del comune nelle cui liste elettorali è iscritto l’elettore:
- sentita l’azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse ed inserisce l’interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge, promuovendo la collaborazione con gli Enti interessati;
- assegna l’elettore ammesso al voto domiciliare alla sezione ospedaliera, istituita presso strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto, con reparto Covid-19, territorialmente più prossima al domicilio del medesimo.
Allegati
Documenti
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Ultimo aggiornamento pagina: 10/09/2020 08:21:13