A chi è rivolto

A tutti i cittadini

Descrizione

Per documentazione CREMAZIONE, vedere prossima sezione.

Destinazione delle ceneri:
  • a) Le ceneri possono essere tumulate in Cimitero
  • b) Affidate al richiedente avente titolo
  • c) Disperse

A) TUMULAZIONE
Le ceneri possono essere tumulate nel Cimitero di Vinovo all’interno di nicchie, ossari o in loculi concessi dall’Ufficio Affari Cimiteriali o in edicole private, previo pagamento dei diritti comunali, o in altri cimiteri.

B) AFFIDAMENTO CENERI

L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri e' concessa dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria del luogo di decesso, ai sensi della L.R. n. 20 del 31 ottobre 2007, previa presentazione dell'espressa volontà del defunto (testamento pubblicato o iscrizione ad una delle società autorizzate: es. Socrem) oppure dichiarazione del coniuge del defunto o della maggioranza dei parenti di pari grado, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza. Sono previsti costi per l’autorizzazione.

È possibile la conservazione delle ceneri presso un'abitazione privata in Vinovo alle seguenti condizioni:
1. L'urna deve essere debitamente sigillata e contenere i dati identificativi del defunto e deve essere conservata in luogo confinato e stabile (vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetto da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali;
2. La conservazione avrà luogo nell'abitazione dell'anzidetto affidatario, coincidente con la residenza anagrafica, o diversamente nell'abitazione indicata;
3. L'affidatario deve assicurare la propria diligente custodia, garantendo che l'urna non venga profanata;
4. L'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone, se non con specifica autorizzazione comunale;
5. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli;
6. L'affidatario dell'urna cineraria ha l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di qualunque variazione di residenza (e quindi di cambiamento del luogo di conservazione delle ceneri) entro il termine massimo di 15 giorni (per cambio residenza da comune a comune occorre richiedere anche l’autorizzazione al trasporto delle ceneri);
7. Cessando le condizioni di affidamento, l'urna deve essere consegnata all'autorità comunale per la conservazione dell'urna all'interno di cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore, a cura, onere e diligenza dell'affidatario o, in caso di decesso di questi, dei suoi aventi causa.
8. l’eventuale omesso adempimento di quanto indicato, costituisce violazione sanzionabile ai sensi della normativa vigente;
9. Il Comune predispone controlli periodici presso il luogo dichiarato per l’affidamento delle ceneri, a mezzo di personale qualificato.
10. Resta valida la possibilità di rinuncia all’affidamento dell’urna da parte del soggetto affidatario o eredi di esso. La rinuncia all’affidamento deve risultare da dichiarazione resa all’ufficiale dello Stato Civile di Vinovo. L’urna su espressa richiesta, sarà conferita, per la conservazione, nel cimitero comunale, in apposita celletta (da acquistarsi presso l’Ufficio Affari Cimiteriali) oppure le ceneri saranno conferite in maniera indistinta nel cinerario comune.
11. Il rilascio dell’autorizzazione all’affidamento e conservazione in abitazione dell’urna cineraria è soggetto al pagamento di tariffa stabilita da Delibera Giunta Comunale n. 30 del 27.4.2011).

C) DISPERSIONE CENERI

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è concessa dall'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di decesso, ai sensi della L.R. n. 20 del 31 ottobre 2007, previa presentazione dell'espressa volontà del defunto (testamento pubblicato o iscrizione ad una delle società autorizzate) oppure dichiarazione del coniuge del defunto o della maggioranza dei parenti di pari grado, manifestata all’ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza.

Nel territorio di Vinovo è possibile effettuare la dispersione in aree pubbliche unicamente nel Cimitero Comunale in un'apposita area che verrà attrezzata e in aree private all’aperto, ad una distanza di almeno 200 mt da centro e insediamento abitativo, con il preventivo consenso dei proprietari.
Non è consentita la dispersione nei centri abitati e l’aspersione delle ceneri.
Se la dispersione avviene nel territorio di un altro comune è a carico degli aventi titolo la verifica della fattibilità della dispersione stessa e delle modalità per l'effettuazione.
L'Ufficiale dello Stato Civile che autorizza la dispersione comunica tale autorizzazione all'Ufficio dello Stato Civile del Comune ove materialmente verrà effettuata.
Occorre indicare nella richiesta di dispersione anche i dati anagrafici di chi effettivamente provvederà alla dispersione delle ceneri.

Come fare

Presso l’Ufficio dello Stato Civile.
Il REGISTRO PER LA VOLONTA’ MANIFESTATA ALLA CREMAZIONE
(L.R. 20/2007 art. 2 ter - come modificato dalla L.R. 11.03.2015 n. 3 -).
L’interessato può presentare istanza di iscrizione in detto registro per manifestare la sua volontà ad essere cremato. (stampato 5)

Cosa serve

CREMAZIONE:
L'autorizzazione alla cremazione dei cadaveri deve essere concessa sulla base:
  • della volontà testamentaria espressa dal defunto (testamento in forma olografa, pubblicato o reso e depositato presso un notaio),
  • oppure per regolare iscrizione ad una associazione che abbia tra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati.
In MANCANZA DI QUESTI, di una disposizione testamentaria o di iscrizione ad una Società per la Cremazione, la volontà di cremare un defunto deve essere manifestata:
  • dal coniuge o in mancanza dalla maggioranza dei parenti aventi diritto, individuati secondo gli articoli n. 74,75,76 e 77 del Codice Civile. Tali manifestazioni di volontà devono essere rilasciate all'Ufficiale dello Stato Civile personalmente;
  • per gli STRANIERI, sarà necessaria una dichiarazione del Rappresentante diplomatico o Consolare dello Stato di cui il defunto era cittadino, debitamente legalizzata, che dichiari che nulla osta alla Cremazione secondo le leggi del proprio paese.
La manifestazione di volontà alla cremazione deve essere resa innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del luogo di decesso, allegando per ogni dichiarante la fotocopia di un documento identificativo.
Può essere altresì resa in altro Comune, se diverso da quello di decesso, muniti di documenti identificativi. Tale manifestazione di volontà alla cremazione sarà trasmessa al comune di decesso che espleterà la pratica.

Per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione occorre inoltre produrre:
  • Certificato in carta libera redatto dal medico curante, dal quale risulti escluso il sospetto dovuto a reato (il parere alla cremazione viene espresso anche dal medico legale al momento della compilazione del certificato necroscopico);
  • in caso di morte violenta o sospetta il certificato di cui sopra è sostituito dal Nulla Osta dell’Autorità Giudiziaria, con la specifica che il cadavere può essere cremato, da richiedersi personalmente presso la Procura della Repubblica, C.so Vittorio Emanuele II, 130 – Torino).

Cosa si ottiene

Una volta avvenuta la cremazione, i familiari possono ritirare direttamente presso il crematorio l'urna cineraria del proprio caro.

Tempi e scadenze

Pratica: consegna immediata.

Costi

Marche da bollo. Il numero di esse varia dalla tipologia del servizio.
In ogni caso tutte le istanze devono essere presentate in bollo da 16,00.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Stato Civile

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Condizioni servizio comune.pdf [.pdf 109,15 Kb - 31/01/2025]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

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Ultimo aggiornamento pagina: 09/04/2025 14:23:52

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