La Legge 244/2007 (Finanziaria 2008), modificata dal Decreto Legislativo 201 del 2011, ha istituito l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione (articolo 1, commi 209-214). Sulla base di tale previsione, la Pubblica Amministrazione non potrà più accettare le fatture in forma cartacea, né procedere al relativo pagamento. Le P.A. non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica.
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari i soggetti che si sono aggiudicati appalti, contratti di lavoro, contratti di forniture di beni o servizi presso il Comune, devono comunicare il relativo conto corrente dedicato per i pagamenti connessi al contratto.
I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità sono:
- appaltatori
- subappaltatori
- subcontraenti della filiera delle imprese (cioè tutti i soggetti in qualche misura coinvolti nell’esecuzione della prestazione oggetto del contratto) concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei.
Le norme sulla tracciabilità dei flussi si applicano quindi, in tutti i casi in cui sia concluso un contratto d’appalto pubblico tra un operatore economico ed un committente pubblico